- La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- Fatto salvo il capoverso 3, il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
- Pone in vigore gli articoli 112–115 (obbligo di commercio presso una sede di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione) soltanto se opportuno alla luce degli sviluppi internazionali.
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 20161
Art. 112–115: 1° agosto 20172