Progetti
Nuova chat
Corpus
Grid
Playbook
Documenti
Storia
Lingua: IT
Centro Assistenza
A
Impostazioni
Loading source…
Commenti: Art. 18 | Omnilex
Law
/
Art. 18
Art. 17
Art. 19
Art. 18
958.1
LInFi
Federal Act
1 gen 2016
Fonte originale
L’infrastruttura del mercato finanziario garantisce un accesso non discriminatorio e aperto ai propri servizi.
Può limitare l’accesso a detti servizi, se:
in tal modo aumenta la sicurezza o l’efficienza e tale effetto non può essere ottenuto con altri mezzi; oppure
le caratteristiche del possibile partecipante potrebbero pregiudicare l’attività dell’infrastruttura del mercato finanziario o dei suoi partecipanti.
0 commentaries
Add commentary
No commentaries are available for this article yet.
LInFi · Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati
Torna alla legge
Art. 17
Art. 19