Ai sensi della presente legge si intendono per:
- s ede di negoziazione : una borsa o un sistema multilaterale di negoziazione;
- borsa: un’istituzione per la negoziazione multilaterale di valori mobiliari presso la quale tali valori sono quotati e avente come scopo lo scambio simultaneo di offerte tra più partecipanti nonché la conclusione di contratti secondo regole non discrezionali;
- sistema multilaterale di negoziazione: un’istituzione per la negoziazione multilaterale di valori mobiliari che, senza quotare tali valori, ha come scopo lo scambio simultaneo di offerte tra più partecipanti nonché la conclusione di contratti secondo regole non discrezionali.