Gli organi di sorveglianza del commercio svizzeri di diverse sedi di negoziazione disciplinano su base contrattuale lo scambio reciproco e gratuito di dati concernenti le negoziazioni, sempre che nelle sedi di negoziazione interessate:
siano ammessi al commercio valori mobiliari identici; o
siano ammessi al commercio valori mobiliari che influenzano la formazione del prezzo di valori mobiliari ammessi al commercio presso l’altra sede di negoziazione.
Essi utilizzano i dati ricevuti esclusivamente per l’adempimento dei loro compiti.
Gli organi di sorveglianza del commercio svizzeri possono concordare lo scambio reciproco di informazioni con organi di sorveglianza del commercio esteri, sempre che:
le condizioni di cui al capoverso 1 siano adempiute; e
l’organo di sorveglianza del commercio estero interessato sottostia all’obbligo legale di tutela del segreto.
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