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Commenti: Art. 37 | Omnilex
Law
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Art. 37
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Art. 37
958.1
LInFi
Federal Act
1 gen 2016
Fonte originale
La sede di negoziazione istituisce un’autorità indipendente di ricorso che può essere adita nei seguenti casi:
rifiuto dell’ammissione di un partecipante;
rifiuto dell’ammissione di un valore mobiliare;
esclusione di un partecipante;
revoca dell’ammissione di un valore mobiliare.
Essa ne disciplina l’organizzazione e la procedura.
La struttura organizzativa, le norme procedurali e la nomina dei membri dell’autorità di ricorso necessitano dell’approvazione della FINMA.
A conclusione della procedura di ricorso l’azione può essere promossa presso il giudice civile.
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LInFi · Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati
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