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Commenti: Art. 39 | Omnilex
Law
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Art. 39
Art. 38
Art. 40
Art. 39
958.1
LInFi
Federal Act
1 gen 2016
Fonte originale
I partecipanti ammessi a una sede di negoziazione devono provvedere alle comunicazioni necessarie alla trasparenza del commercio di valori mobiliari.
La FINMA stabilisce quali informazioni devono essere trasmesse, in quale forma e a chi.
La BNS è esonerata dall’obbligo di comunicazione nel quadro dell’adempimento dei suoi compiti pubblici.
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LInFi · Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati
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