La controparte centrale esige dai propri partecipanti garanzie adeguate, in particolare sotto forma di margini iniziali («initial margins*»* ), margini di variazione («variation margins*»* ) e contributi al fondo di garanzia («default fund*»* ).
Tali garanzie vanno calcolate almeno in maniera tale che:
i margini di variazione di un partecipante coprano il rischio di credito corrente risultante dalle variazioni effettive dei prezzi di mercato;
i margini iniziali di un partecipante coprano con grande probabilità il rischio di credito potenziale che sorge per la controparte centrale in caso di inadempienza del partecipante stesso a causa delle variazioni dei prezzi di mercato attese;
i margini iniziali, i margini di variazione e i contributi al fondo di garanzia siano sufficienti a coprire la perdita risultante, in condizioni di mercato estreme ma plausibili, in caso di inadempienza del partecipante nei confronti del quale la controparte centrale presenta l’esposizione maggiore.
La controparte centrale accetta esclusivamente garanzie liquide con un basso rischio di credito e di mercato. Essa valuta con prudenza le garanzie.
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