La controparte centrale prevede misure per limitare i rischi di credito e di liquidità che insorgono in caso di inadempienza di un partecipante.
Per coprire le eventuali perdite causate dall’inadempienza di un partecipante essa utilizza le garanzie e i fondi propri nel seguente ordine:
i margini versati dal partecipante inadempiente;
i contributi del partecipante inadempiente al fondo di garanzia;
i fondi propri dedicati della controparte centrale;
i contributi dei partecipanti non inadempienti al fondo di garanzia.
Essa prevede regole per la copertura di perdite più estese. Non può utilizzare:
i margini versati da partecipanti non inadempienti per coprire le perdite derivanti dall’inadempienza di un altro partecipante;
le garanzie dei partecipanti indiretti per coprire le perdite derivanti dall’inadempienza di un partecipante o di un altro partecipante indiretto;
i margini che eccedono quelli dovuti dal partecipante indiretto secondo l’articolo 59 capoverso 3 e depositati presso di essa, per coprire le perdite derivanti dall’inadempienza di un partecipante o di un altro partecipante indiretto.
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