La controparte centrale garantisce che in caso di inadempienza di un partecipante le garanzie, i crediti e le obbligazioni che questo detiene per conto di un partecipante indiretto possano essere trasferiti a un altro partecipante designato dal partecipante indiretto.
Si considera inadempiente il partecipante:
che non soddisfa le condizioni di ammissione relative alla capacità finanziaria del partecipante entro il termine stabilito dalla controparte centrale; o
nei confronti del quale è stata aperta una procedura di liquidazione forzata finalizzata all’esecuzione generale.
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