La conclusione di un accordo di interoperabilità sottostà all’approvazione della FINMA.
L’accordo di interoperabilità è approvato se:
i diritti e gli obblighi rispettivi delle controparti centrali sono disciplinati;
le controparti centrali dispongono di procedure e strumenti adeguati per gestire i rischi derivanti dall’accordo di interoperabilità;
la controparte centrale copre i rischi di credito e di liquidità derivanti dall’accordo di interoperabilità esigendo senza indugio garanzie adeguate dall’altra controparte centrale;
le controparti centrali sono autorizzate o riconosciute dalla FINMA;
le autorità competenti per la vigilanza e la sorveglianza della controparte centrale estera collaborano con le competenti autorità svizzere.
Se una delle controparti centrali partecipanti a un accordo di interoperabilità ha rilevanza sistemica, la FINMA deve ottenere il consenso della BNS prima di concedere l’approvazione.
Se una controparte centrale partecipante all’accordo estende la propria attività a una nuova sede di negoziazione senza che ne derivino nuovi rischi, l’accordo di interoperabilità non necessita di una nuova approvazione.
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