Una controparte centrale con sede all’estero (controparte centrale estera) deve ottenere il riconoscimento della FINMA prima di:
accordare l’accesso diretto alla propria istituzione ai partecipanti svizzeri assoggettati a vigilanza;
fornire servizi a un’infrastruttura del mercato finanziario svizzera;
stipulare un accordo di interoperabilità con una controparte centrale svizzera.
La FINMA concede il riconoscimento se:
la controparte centrale estera sottostà a una regolamentazione e vigilanza adeguate; e
le competenti autorità estere di vigilanza:
1. non sollevano obiezioni sull’attività transfrontaliera della controparte centrale estera,
2. garantiscono di informare la FINMA qualora constatino infrazioni alla legge o altre irregolarità da parte di partecipanti svizzeri, e
3. prestano assistenza amministrativa alla FINMA.
La FINMA può negare il riconoscimento se lo Stato in cui ha sede la controparte centrale estera non garantisce alle controparti centrali svizzere un accesso effettivo ai propri mercati né offre loro le medesime condizioni di concorrenza di cui godono le controparti centrali nazionali. Sono fatti salvi gli impegni internazionali di diverso tenore.
La FINMA può esonerare una controparte centrale estera dal procurarsi il riconoscimento, sempre che ciò non pregiudichi le finalità di tutela della presente legge.
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