La costituzione dei seguenti collegamenti tra depositari centrali necessita dell’approvazione della FINMA:
collegamenti interoperabili;
collegamenti di accesso in base ai quali un depositario centrale fornisce all’altro servizi che non fornisce ad altri partecipanti.
L’approvazione è concessa se i depositari centrali:
dispongono, per la loro propria protezione e per la protezione dei loro partecipanti, di norme, procedure e controlli mediante i quali rilevano, limitano e sorvegliano i rischi risultanti dal loro collegamento;
verificano la correttezza delle loro registrazioni, confrontandole fra loro; e
disciplinano in un accordo scritto i loro diritti e obblighi e, se del caso, i diritti e gli obblighi dei loro partecipanti.
Se uno dei depositari centrali partecipanti al collegamento fra depositari centrali ha rilevanza sistemica, la FINMA deve ottenere il consenso della BNS prima di concedere l’approvazione.
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