958.11OInFiFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
(art. 110 LInFi)
Il margine iniziale è calcolato quale riduzione percentuale sulle posizioni lorde delle singole operazioni in derivati. Le operazioni in derivati oggetto di un accordo di compensazione stipulato tra le controparti («netting set») possono essere riunite.
Per le singole categorie di derivati il margine iniziale ammonta a:
l’1 per cento per i derivati su tassi d’interesse con una durata residua fino a 2 anni;
il 2 per cento per i derivati su crediti con una durata residua fino a 2 anni e per i derivati su tassi d’interesse con una durata residua compresa tra 2 e 5 anni;
il 4 per cento per i derivati su tassi d’interesse con una durata residua superiore a 5 anni;
il 5 per cento per i derivati su crediti con una durata residua compresa tra 2 e 5 anni;
il 6 per cento per i derivati su valute estere;
il 10 per cento per i derivati su crediti con una durata residua superiore a 5 anni;
il 15 per cento per i derivati su azioni, materie prime, merci nonché per tutti gli altri derivati.
Se un’operazione rientra in più di una categoria di derivati secondo il capoverso 2, è assegnata:
alla categoria di derivati del fattore di rischio principale, se quest’ultimo è identificabile univocamente nell’operazione in questione;
alla categoria di derivati con la riduzione percentuale più elevata, se il fattore di rischio principale non è identificabile univocamente nell’operazione in questione.
Il margine iniziale per un «netting set» è calcolato secondo l’allegato 3.
Le controparti finanziarie che applicano un approccio modello dei rischi di mercato autorizzato dalla FINMA secondo l’articolo 88 OFoP1per il calcolo delle posizioni ponderate in funzione del rischio o che applicano un modello di mercato autorizzato dalla FINMA per il calcolo della solvibilità nel quadro del Test svizzero di solvibilità (SST) secondo gli articoli 50a –50d dell’ordinanza del 9 novembre 20052sulla sorveglianza possono calcolare il margine iniziale su questa base fino a quando non si sarà affermato un modello standard riconosciuto in tutto il settore e armonizzato a livello internazionale. La FINMA disciplina i criteri tecnici che devono essere soddisfatti dall’approccio modello o dal modello di mercato.