958.11OInFiFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
(art. 110 LInFi)
Sono garanzie consentite:
i versamenti in contanti, comprese le obbligazioni di cassa o altri strumenti paragonabili emessi da una banca;
i titoli di credito di elevata qualità emessi da un governo centrale, da una banca centrale, da un ente di diritto pubblico competente per la riscossione delle imposte, dalla BRI, dal Fondo monetario internazionale, dal MESF e da banche multilaterali di sviluppo;
i titoli di credito di elevata qualità emessi da imprese;
le obbligazioni fondiarie di elevata qualità e i titoli di credito coperti;
1 le azioni di un indice principale secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera b OFoP2, comprese le obbligazioni convertibili;
l’oro;
i fondi del mercato monetario;
3 le quote di fondi in valori mobiliari secondo l’articolo 53 della legge del 23 giugno 20064sugli investimenti collettivi se:
1. le quote sono valutate quotidianamente, e
2. i fondi in valori mobiliari investono esclusivamente in valori patrimoniali secondo le lettere a–g o in derivati che coprono tali valori patrimoniali.
Sono garanzie di elevata qualità le garanzie altamente liquide caratterizzate da un’elevata stabilità del valore anche in periodi di stress e che possono essere monetizzate entro un termine appropriato.
Le posizioni di ricartolarizzazione non sono consentite quali garanzie.
Le garanzie devono essere rivalutate giornalmente.
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. n. 5 dell’O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13). ↩