958.11OInFiFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
(art. 30 LInFi)
La sede di negoziazione deve essere in grado di individuare:
gli ordini generati mediante negoziazione algoritmica;
i diversi algoritmi utilizzati per la creazione degli ordini;
i commercianti dei partecipanti che hanno avviato tali ordini nel sistema di negoziazione.
Essa esige dai partecipanti che effettuano negoziazioni algoritmiche di comunicarlo e di segnalare gli ordini così generati, di conservare le registrazioni di tutti gli ordini inviati, compresi quelli annullati, e di dotarsi in particolare di misure e controlli dei rischi efficaci al fine di garantire che i suoi sistemi:
siano resilienti e abbiano capacità sufficienti per gestire picchi di volume di ordini e messaggi;
siano soggetti a soglie e limiti di negoziazione appropriati;
non causino perturbazioni della sede di negoziazione né vi contribuiscano;
impediscano efficacemente violazioni degli articoli 142 e 143 LInFi;
siano soggetti a test adeguati degli algoritmi e a meccanismi di controllo, comprese le misure per:
1. limitare il rapporto tra ordini di negoziazione non eseguiti e operazioni che possono essere inserite nel sistema da un partecipante,
2. rallentare il flusso di ordini se vi è il rischio che sia raggiunta la capacità del sistema, e
3. limitare la variazione minima di prezzo consentita nella sede di negoziazione e garantirne il rispetto.
Per tenere conto dello sfruttamento aggiuntivo della capacità del sistema, la sede di negoziazione può prevedere emolumenti più elevati per:
il conferimento di ordini annullati successivamente;
i partecipanti cha hanno una quota elevata di ordini annullati;
i partecipanti con:
1. un’infrastruttura volta a ridurre al minimo i ritardi nella trasmissione degli ordini,
2. un sistema che determina l’inizializzazione, la generazione, la trasmissione o l’esecuzione di un ordine, e
3. un numero elevato di offerte di prezzo, di ordini o di annullamenti infragiornalieri.
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