281.31•Regolamento sui formulari e registri da impiegare in tema d’esecuzione e di fallimento e sulla contabilità
281.31RformLegislation The Federal Courts1 gen 1997
(Rform)1
del 5 giugno 1996 (Stato 1° gennaio 2016)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 15 capoverso 2 della legge federale dell’11 aprile 18892sulla esecuzione e sul fallimento (LEF),3
ordina:
Nella procedura d’esecuzione e di fallimenti, allo scopo di assicurare un’applicazione uniforme dei disposti della LEF come pure delle relative ordinanze, devono essere impiegati i formulari prestabiliti.
I formulari per le domande sono ottenibili presso gli uffici d’esecuzione e fallimenti al prezzo di costo.
I formulari devono essere firmati dai funzionari o impiegati dell’ufficio autorizzati a tal fine dalle disposizioni cantonali; possono essere utilizzati timbri facsimili.
I formulari concernenti la stessa esecuzione od il medesimo gruppo devono essere conservati insieme.
Al registro delle esecuzioni s’inscriveranno tutte le esecuzioni di qualunque specie, secondo l’ordine d’inoltro della rispettiva domanda. Le colonne sono riempite come segue:
Numero progressivo e, sotto questo, l’iniziale indicante la specie di esecuzione, vale a dire la lettera:
L’assenza di iniziali significa «esecuzione in via di pignoramento o di fallimento».
Nome e cognome del debitore, del creditore, e, se del caso, del suo rappresentante.
Ammontare del credito, con il saggio dell’interesse, l’indicazione del tempo durante il quale è decorso ed il totale.
Tasse. Sulla prima linea si registrerà con un I la somma delle tasse fino a quella della notificazione al creditore del precetto esecutivo, inclusivamente; sulla seconda, con un II, la somma delle tasse derivanti dal pignoramento. Le tasse di realizzazione o vendita saranno registrate (con un III) soltanto quando questa non abbia dato alcun prodotto; in caso diverso, verranno defalcate direttamente dal prodotto della vendita, nel verbale di questa.
Anticipi delle spese. Se le spese sono computate nel Conto corrente aperto al creditore, s’inscriverà, invece di una somma, la parola «Conto».
Data dell’inoltro della domanda di esecuzione. Data della trasmissione e della notifica del precetto esecutivo; se le due date non sono identiche, si indicheranno in forma di frazione.
Data dell’opposizione, se fu fatta. Qualora sia contestata soltanto una parte del credito, s’indicherà l’ammontare contestato.
Data della trasmissione del precetto esecutivo al creditore. Data del rigetto provvisorio dell’opposizione.
Data del rigetto definitivo dell’opposizione. Data dell’inoltro della domanda di proseguire l’esecuzione.
Sulla prima linea, in forma di frazione: la data dell’avviso e dell’esecuzione del pignoramento (α).
Sulle seguenti: le date dei pignoramenti supplementari. Data d’inoltro della domanda di vendita. Se la domanda vien ritirata, cancellare la data; se ne vien inoltrata una nuova, aggiungere la data di questa sotto quella della prima (β).
Data della scadenza dell’ultima rata, se fu concessa una dilazione.
Al di sotto di questa data, quella dello spirare della dilazione, quando questa cada per non essersi eseguito puntualmente il pagamento di una rata (γ).
Data degli incanti. Ammontare dell’eventuale carenza di beni, nei casi di realizzazione del pegno (δ).
Data dell’invio della comminatoria di fallimento.
Indicazione del risultato dell’esecuzione per mezzo di iniziali, cioè con le lettere: RP = per significare la realizzazione che approda al pagamento integrale; RS = per significare la realizzazione che lascia uno scoperto totale o parziale; P = per significare l’estinzione del credito mediante pagamento del debitore all’ufficio; E = per significare l’estinzione in altro modo (ritiro della domanda da parte del creditore o prescrizione); S = per significare la formazione di un gruppo per la partecipazione di altri creditori al pignoramento, e ciò con le lettere: SP = se la partecipazione approda al pagamento integrale o SS = se la partecipazione approda ad uno scoperto totale o parziale dei creditori medesimi; F = per significare il fallimento.
Indicazione della pagina di libro di cassa.
Se più creditori partecipano al pignoramento, indicare la pagina d’ognuno di essi nel Registro dei gruppi. In questo caso, si lasceranno in bianco le rubriche β a δ per il primo pignorante e le rubriche α a δ per i partecipanti.
cassa
Le tasse e le spese devono essere inscritte come segue:
All’atto del pagamento dell’ammontare realizzato, oppure quando l’esecuzione si estingue per prescrizione o per recesso del creditore, si restituirà a quest’ultimo l’importo delle sue anticipazioni eccedente le spese aggiunte all’ammontare del credito.
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