(ORIS)1
del 30 giugno 1993 (Stato 1° giugno 2025)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 10 capoverso 3 della legge del 9 ottobre 19922
sulla statistica federale (legge),
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo
Il Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) è destinato a scopi statistici nonché a compiti di interesse pubblico inerenti alle persone, segnatamente alla messa a disposizione di dati di base delle imprese alle unità amministrative di Confederazione, Cantoni e Comuni, come pure a privati per l’adempimento dei rispettivi compiti legali.
Art. 2 Organizzazione e competenze
- L’Ufficio federale di statistica (UST) è responsabile della tenuta del RIS. Esso collabora con i servizi di statistica della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni e tiene conto nella misura del possibile delle loro esigenze. Dopo averli consultati, emana le necessarie istruzioni tecniche.3
- Possono partecipare al RIS:
- le unità amministrative e gli organi menzionati nell’articolo 2 della legge;
- i servizi di statistica dei Cantoni e dei Comuni;
- altri servizi ufficiali che eseguono compiti di interesse pubblico;
- 4 l’Ufficio statistico della Commissione europea (Eurostat) per la statistica dei gruppi di imprese multinazionali e delle loro unità.
Art. 2a Definizioni
Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:
- unità locale: uno stabilimento o una struttura come un laboratorio, una fabbrica, un negozio, un ufficio, una cava o un deposito in un determinato luogo; un’unità locale ha un numero RIS e fa sempre parte di un’unità legale;
- unità legale: persona giuridica o persona fisica che esercita un’attività economica come indipendente soggetta alla LIDI e iscritta nel registro IDI;
- impresa: una combinazione di unità legali;
- dati di base delle imprese: dati che servono a identificare e categorizzare imprese, unità locali e unità legali.
Sezione 2: Contenuto, accesso alle fonti dei dati ed elaborazione dei dati
Art. 3 Dati registrati e dati di base delle imprese
- Il RIS si estende a tutte le unità locali, unità legali e imprese di diritto pubblico e privato che hanno sede in Svizzera o che devono essere identificate in applicazione del diritto svizzero o per scopi amministrativi.5
- Il RIS contiene i dati seguenti:6
- 7 la ragione sociale o il nome, la sede o il domicilio nonché l’indirizzo dell’impresa e dello stabilimento;
- il numero di Comune della località in cui ha sede l’impresa secondo l’«Elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera»;
- un numero di identificazione che non fornisce altre indicazioni (numero RIS) dello stabilimento;
- il numero di persone occupate, in funzione del sesso e del grado di occupazione;
- il genere dell’attività economica;
- la forma giuridica;
- la data di iscrizione nel RIS;
- la data dell’iscrizione e della radiazione nel Registro di commercio;
- la data in cui è stata resa nota la chiusura dell’impresa o dello stabilimento;
- il capitale sociale delle società anonime;
- 8 per gli stabilimenti sottoposti alla legge del 29 aprile 19989sull’agricoltura, alla legge del 1° luglio 196610sulle epizoozie, alla legge del 16 dicembre 200511sulla protezione degli animali o alla legge del 9 ottobre 199212sulle derrate alimentari: il nome e l’indirizzo dello stabilimento e del gestore o detentore di animali nonché il nome, la professione e l’anno di nascita della persona responsabile;
kbis.13per le aziende agricole, oltre ai dati di cui alla lettera k: la struttura dello stabilimento;
l.14 .
m. un numero di identificazione che non fornisce altre indicazioni (numero ENTID) dell’impresa;
n. il numero di identificazione di riferimento che non fornisce altre indicazioni (numero REF-ENT);
o. i codici «stato d’attività»;
p. l’indicazione delle fonti;
q.15 il numero d’identificazione delle imprese (IDI).16
- Il RIS può contenere i seguenti dati:17
- il numero telefonico;
- 18 l’indirizzo elettronico;
- le coordinate degli edifici
- 19 l’appartenenza a zone del catasto della produzione agricola e zone di pianificazione;
- il numero di apprendisti;
- il settore istituzionale;
- 20 la struttura dell’impresa (sede principale, filiale, gruppo di imprese);
- connessioni internazionali;
- la cifra d’affari;
- 21 codici per rilevazioni statistiche;
- 22 partecipazioni finanziarie di maggioranza ad altre imprese in percentuale (gruppo di imprese);
- 23 l’indicazione che precisa se l’unità è «importatrice»;
- 24 l’indicazione che precisa se l’unità è «esportatrice».25
- Sono considerati dati di base delle imprese:
- i dati del RIS conformemente ai capoversi 2 lettere a, c, e–f, h e o–q nonché 3 lettere b, c, f–h e k–m;
- la classe di grandezza in funzione delle persone occupate calcolata sulla base dell’articolo 3 capoverso 2 lettera d.26
Art. 3a Dati per la tenuta del registro
- Sempre che ciò sia necessario per la tenuta del registro, il RIS può utilizzare in particolare i seguenti dati supplementari:
- gli identificatori delle fonti di cui all’articolo 4;
- le indicazioni su mutazioni nelle fonti di cui all’articolo 4;
- le indicazioni sul capo azienda, in particolare il nome, l’anno di nascita, il sesso e il numero AVS27;
- le indicazioni su collegamenti giuridici ed economici tra imprese e stabilimenti;
- le indicazioni sulle persone occupate nell’impresa o nello stabilimento, in particolare l’anno di nascita, il sesso, la nazionalità, il numero AVS, l’attività accessoria, il salario o reddito e la durata dell’attività.
- Tali dati supplementari possono essere scambiati solo con la rispettiva fonte di cui all’articolo 4.
- I dati del registro IVA sono accessibili mediante una procedura di richiamo.28
Art. 4 Fonti
I dati registrati nel RIS provengono dalle seguenti fonti:
- 29 le indagini di aggiornamento del RIS, conformemente all’ordinanza del 30 aprile 202530sulla statistica federale;
- ulteriori rilevazioni statistiche presso le imprese e gli stabilimenti;
- Registro di commercio;
- Registri della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni (RCCC);
- 31 comunicazioni del personale di distribuzione della Posta Svizzera;
- 32 elenchi ufficiali di indirizzi;
- 33 comunicazioni di imprese, di stabilimenti e di associazioni;
- 34 comunicazioni di utenti di dati del registro;
- 35 Registri delle casse di compensazione cantonali (CCC);
- 36 Registri delle casse di compensazione professionali (CCP):
- 37 Banche dati d’imprese private;
- 38 sistemi d’informazione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) per l’imposta sul valore aggiunto;
- 39 sistemi d’informazione dell’AFC per i dati concernenti l’imposta preventiva e le tasse di bollo;
- 40 Sistema d’informazione per i dati su aziende, strutture e contributi (AGIS) dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG);
- 41 registro IDI dell’UST;
- 42 sistema dell’Amministrazione federale delle finanze per la gestione dei dati di base per i processi di supportoMaster Data Governance .
Art. 5 Accesso alle fonti dei dati da parte dell’UST
L’accesso dell’UST alle fonti dei dati di cui all’articolo 4 avviene attraverso un’interfaccia tra il RIS e il sistema di fonti interessato.
Art. 6 Registrazione e modificazione dei dati
- I dati sono ripresi dall’UST43, registrati nel RIS e modificati previa la necessaria verifica.44
- …45
Art. 7 Conservazione, archiviazione e distruzione dei dati
- I dati sono conservati per trent’anni dall’ufficio incaricato della loro elaborazione tecnica e successivamente distrutti.
- I dati in forma anonima che sono stati elaborati a scopi statistici possono essere conservati per un più lungo periodo di tempo.
- Sono fatte salve le disposizioni della legislazione federale sull’archiviazione.
Sezione 3: Utilizzazione e comunicazione dei dati
Art. 8 Utilizzazione a scopi statistici da parte dell’UST
- Il RIS svolge la funzione di elenco di indirizzi per le rilevazioni statistiche dell’UST presso le imprese e gli stabilimenti.
- L’UST può effettuare campionature basandosi sui dati del RIS.
- Il RIS serve in particolare all’UST per studi statistici sulle imprese e sugli stabilimenti.
- Per poter svolgere le sue attività statistiche, per un periodo di tempo limitato, l’UST può completare informazioni statistiche con i dati contenuti nel RIS, conformemente all’articolo 4 della legge.
Art. 9 Comunicazione dei dati a scopi statistici
- Per consentire ai servizi definiti nell’articolo 2 capoverso 2 lettera a come pure a Cantoni, Comuni e privati l’esecuzione di lavori statistici, conformemente all’articolo 19 capoverso 2 della legge sulla statistica federale l’UST può rendere noti i dati contenuti nel RIS, ad eccezione della cifra d’affari.46
- Per la statistica dei gruppi di imprese multinazionali e delle loro unità, l’UST comunica a Eurostat i dati obbligatori secondo gli articoli 5 capoverso 1 e 11 capoverso 1 del regolamento (CE) n. 177/200847.
- Per quanto concerne il formato, la riservatezza, la sicurezza e la trasmissione dei dati che l’UST comunica a Eurostat si applicano gli articoli 11 capoverso 3, 12 e 13 del regolamento (CE) n. 177/2008 nonché i regolamenti (CE) n. 192/200948e (UE) n. 1097/201049.
4 e5. .50
Art. 9a Comunicazione dei dati di base delle imprese a scopi amministrativi
- I dati di base delle imprese possono essere resi noti a tutte le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nonché a privati, sempre che i dati siano necessari per l’adempimento dei rispettivi compiti legali.
- L’elaborazione dei dati è disciplinata dalle disposizioni della legge federale del 25 settembre 2020^51^sulla protezione dei dati (LPD).52
Art. 10 Comunicazione dei dati ad altri scopi
- L’UST può rendere noti in generale i numeri d’identificazione, il genere dell’attività economica nonché la struttura dell’impresa, a meno che gli interessati lo vietino espressamente.
- I dati sono resi noti su richiesta, attraverso un’interfaccia.
- L’elaborazione dei dati è disciplinata dalle disposizioni della LPD^53^.54
Art. 11 Servizi autorizzati ad accedere ai dati
- I servizi statistici cantonali e comunali, per scopi statistici, sono collegati al sistema attraverso un’interfaccia.
- L’accesso ai dati di base delle imprese avviene attraverso un’interfaccia.
- L’UST tiene un elenco dei servizi aventi diritto d’accesso.
Art. 12 Pubblicazione dei dati
I dati del RIS che consentono di trarre conclusioni sulla situazione di determinate imprese o stabilimenti non possono essere pubblicati, ad eccezione del codice dell’attività economica.
Art. 13 Emolumenti
- Per la comunicazione di dati contenuti nel RIS l’UST riscuote di norma un emolumento.
- La comunicazione di dati contenuti nel RIS ai servizi della Confederazione e ai servizi statistici dei Cantoni e dei Comuni, nonché agli altri servizi che svolgono compiti della Confederazione è gratuita.
- Il calcolo degli emolumenti è effettuato conformemente all’ordinanza del 30 giugno 199355sugli emolumenti per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione.
Sezione 4: Protezione e sicurezza dei dati, disposizioni penali
Art. 14 Diritti delle persone interessate
- I diritti degli interessati, segnatamente il diritto di accesso, rettifica e distruzione, sono retti dalle disposizioni della LPD56.57
- I dati inesatti devono essere rettificati.
Art. 15 Sicurezza dei dati
- La sicurezza dei dati è disciplinata:58
- 59 dall’ordinanza del 31 agosto 2022^60^sulla protezione dei dati (OPDa);
- 61 dall’ordinanza dell’8 novembre 202362sulla sicurezza delle informazioni.
- La sicurezza dei dati di persone giuridiche è disciplinata per analogia dall’OPDa.63
Art. 16 Disposizioni penali
La violazione dell’obbligo d’informare, della protezione dei dati e il perseguimento penale sono disciplinati nella legge.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 17 Abrogazione del diritto vigente
L’ordinanza del 12 dicembre 198864sulla tenuta di un registro delle imprese e degli stabilimenti è abrogata.
Art. 18 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 1993.