831.135.1•Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per la vecchiaia
831.135.1OMAVDepartmental Ordinance1 gen 1979
(OMAV)
del 28 agosto 1978 (Stato 1° gennaio 2024)
Il Dipartimento federale dell’interno,
visto l’articolo 66terdell’ordinanza del 31 ottobre 19471sull’assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS),
ordina:
La presente ordinanza definisce il diritto degli assicurati all’assegnazione di mezzi ausiliari conformemente all’articolo 43terdella legge federale del 20 dicembre 19462sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
Il diritto alle prestazioni inizia al più presto il primo giorno del mese a partire dal quale è percepita la totalità della rendita di vecchiaia, al più tardi con il raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS4. Esso si estingue allorché le condizioni non sono più adempite.
I beneficiari di una rendita di vecchiaia domiciliati in svizzera, assegnatari di mezzi ausiliari o di sussidi per le spese ai sensi degli articoli 21 e 21ter5della legge del 19 giugno 19596sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) nel momento in cui nasce il diritto a una rendita AVS continuano ad averne diritto nella medesima misura fintanto che le condizioni determinanti sono adempite e salvo disposizioni contrarie della presente ordinanza. Per il resto, le corrispondenti disposizioni dell’assicurazione per l’invalidità sono applicabili per analogia.
L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali può concludere convenzioni con gli istituti per l’aiuto alla vecchiaia o con i fornitori di mezzi ausiliari per la consegna di mezzi ausiliari.
.12
La modificazione del 25 maggio 1992 si applica a ogni ufficio AI e alle casse di compensazione a decorrere dall’entrata in vigore della legge cantonale d’introduzione (disp. trans. della modifica della LAI del 22 mar. 199114, in vigore dal 1° gen. 1992).
Per le carrozzelle prese in locazione prima del 1° gennaio 2007, l’assicurazione può continuare a rimborsare le spese di locazione alle condizioni attuali, ma solo fino al 31 dicembre 2007.
Per le richieste di protesizzazione con apparecchi acustici inoltrate prima dell’entrata in vigore della modifica del 25 maggio 2011, quest’ultima si applica alla scadenza di un periodo di cinque anni a contare dalla consegna dell’apparecchio.
Per le richieste di protesizzazione con apparecchi acustici inoltrate prima dell’entrata in vigore della modifica del 14 maggio 2018, quest’ultima si applica alla scadenza di un periodo di cinque anni a contare dalla consegna dell’apparecchio.
1 … 2 … 4 Calzature 4.51 Scarpe ortopediche su misura e scarpe ortopediche fabbricate in serie inclusi i costi di produzione, allorché sono adattate individualmente a una forma o a una funzione patologica del piede, oppure sostituiscono un apparecchio ortopedico. La prestazione dell’assicurazione può essere richiesta una volta per anno civile, a meno che ragioni mediche giustifichino un nuovo acquisto prima della scadenza di questo termine. 5 Mezzi ausiliari per il cranio e la faccia 5.51 … 5.52 Epitesi della faccia La prestazione dell’assicurazione può essere richiesta al massimo ogni due anni. 5.56 Parrucche Se la mancanza di capigliatura nuoce all’aspetto esteriore dell’assicurato/a. La partecipazione alle spese dell’assicurazione ammonta al massimo a 1000 franchi per anno civile. 5.57 Apparecchi acustici La condizione per il rimborso è che l’assicurato/a soffra di una grave ipoacusia e che la posa di un tale apparecchio permetta di migliorare notevolmente la sua acutezza uditiva e di facilitare considerevolmente i contatti con il suo ambiente. L’assicurato/a ha diritto al rimborso forfettario di uno o due apparecchi acustici al massimo ogni cinque anni; la sostituzione dell’apparecchio prima del termine è possibile se resa necessaria da una modifica sostanziale dell’acutezza uditiva. Gli apparecchi acustici devono essere consegnati da specialisti. Il forfait ammonta al 75 per cento del corrispondente forfait dell’assicurazione invalidità (AI) secondo il numero 5.07 dell’allegato dell’ordinanza del DFI del 29 novembre 197615sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità (OMAI). Il diritto si limita alla protesizzazione con apparecchi acustici; non sussiste alcun diritto a ulteriori partecipazioni ai costi da parte dell’assicurazione. Il forfait è versato unicamente per apparecchi acustici che rispondono ai requisiti dell’assicurazione. Esso è versato dietro presentazione dell’importo totale della fattura e dei relativi documenti giustificativi. 5.57.1 Disposizioni particolari per apparecchi acustici impiantanti o ad ancoraggio osseo e per impianti dell’orecchio medio L’AVS copre il 75 per cento dell’importo rimborsato dall’AI alle componenti esterne degli apparecchi acustici impiantati o ad ancoraggio osseo e a quelle degli impianti dell’orecchio medio. L’AVS versa inoltre un forfait di prestazione per l’adattamento e le prestazioni successive per le componenti esterne degli apparecchi acustici ad ancoraggio osseo e degli impianti dell’orecchio medio. Questo forfait ammonta al 75 per cento del corrispondente forfait dell’AI secondo il numero 5.07.1 dell’allegato OMAI. Il forfait di prestazione è versato dietro presentazione dell’importo totale della fattura e dei relativi documenti giustificativi. Il diritto si limita alla partecipazione alle componenti esterne e al forfait di prestazione per l’adattamento e le prestazioni successive; non sussiste alcun diritto a ulteriori partecipazioni ai costi da parte dell’assicurazione. 5.58 Apparecchi ortofonici dopo un’operazione alla laringe La prestazione dell’assicurazione può essere richiesta al massimo ogni cinque anni. 9 Carrozzelle 9.51 Carrozzelle senza motore Quando saranno probabilmente utilizzate in modo continuo e duraturo*.* Il contributo dell’assicurazione è di 900 franchi e può essere richiesto al massimo ogni cinque anni. Se a causa dell’invalidità è necessario fornire una carrozzella speciale, il contributo è di 1840 franchi, rispettivamente di 2200 franchi se l’assicurato/a necessita di un cuscino antidecubito. Le forniture speciali devono essere effettuate da fornitori idonei riconosciuti dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 11 Mezzi ausiliari per andicappati alla vista 11.57 Occhiali-lente Allorché solo con questo ausilio le persone colpite da forte ambliopia riescono a leggere. Il contributo dell’assicurazione ammonta al massimo a 590 franchi per occhiali-lente monoculari, a 900 franchi per occhiali-lente binoculari, a 1334 franchi per occhiali telescopici monoculari e a 2048 franchi per occhiali telescopici binoculari. Il contributo può essere richiesto al massimo ogni cinque anni, a meno che ragioni mediche non giustifichino un nuovo acquisto prima della scadenza di questo termine.
RS 831.101 ↩
RS 831.10 ↩
Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 9 ott, 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2402). ↩
RS 831.10 ↩
Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512 ), con effetto dal 1° gen. 2012. ↩
RS 831.20 ↩
RS 831.201 ↩
Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 20 dic. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5765). ↩
RS 830.1 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3718). ↩
Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 25 mag. 1992, con effetto dal 1° lug. 1992 (RU 1992 1249). ↩
La mod. può essere consultata allaRU 1978 1387. ↩
Abrogati dal n. I dell’O del DFI del 25 mag. 1992, con effetto dal 1° lug. 1992 (RU 1992 1249). ↩
RS 831.20 in fine. ↩
RS 831.232.51 ↩
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