910.17•Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale e il supplemento per i cereali
910.17OCSCFederal Council Ordinance1 gen 2014
(Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC)1
del 23 ottobre 2013 (Stato 1° gennaio 2026)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 54 capoverso 2, 55 capoverso 2, 170 capoverso 3 e 177 capoverso 1
della legge del 29 aprile 19982sull’agricoltura,3
ordina:
Per ettaro e anno il contributo per singole colture ammonta a:
| franchi | |
|---|---|
| a. colza, girasoli, zucche per l’estrazione di olio, lino per l’estrazione di olio, papavero e cartamo | 700 |
| b.10 sementi di patate | 2500 |
| c.11 sementi di graminacee da foraggio, leguminose da foraggio e mais | 1500 |
| d. soia | 1000 |
| e*.* 12 fagioli (Phaseolus ), piselli (Pisum ), lupini (Lupinus ), vecce (Vicia ), ceci (Cicer ) e lenticchie (Lens ), nonché miscele ai sensi dell’articolo 6b capoverso 2 | 1000 |
| f.13 barbabietole da zucchero per la produzione di zucchero | 2100 |
| g.14 contributo supplementare per le barbabietole da zucchero per la produzione di zucchero | 200 |
Il supplemento per i cereali per ettaro e anno è calcolato in base ai fondi approvati per il supplemento e alla superficie cerealicola che dà diritto al supplemento. Il risultato è arrotondato per difetto al franco intero.
Il Cantone può delegare i lavori necessari giusta l’articolo 14. Disciplina l’indennizzo dei lavori delegati e vigila sull’attività di controllo eseguendo verifiche per campionatura.
L’ordinanza del 7 dicembre 199839sui contributi nella campicoltura è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
(art. 18 cpv. 1)
1.1 Se sono constatate lacune, i contributi e il supplemento di un anno di contribuzione sono ridotti mediante la detrazione di importi forfettari, importi per unità, una percentuale del contributo in questione o una percentuale di tutti i contributi per singole colture o del supplemento. La riduzione di un contributo o del supplemento può essere superiore al diritto ai contributi o al supplemento e in tal caso è applicata ad altri contributi. Può tuttavia essere ridotto al massimo il totale di tutti i contributi per singole colture e il supplemento di un anno di contribuzione.
1.2 Vi è recidiva se per il medesimo punto di controllo è stata già riscontrata la stessa lacuna o una lacuna analoga in un controllo per il medesimo anno di contribuzione o in un controllo per i tre anni di contribuzione precedenti per lo stesso gestore.
1.3 Se i documenti sono incompleti, mancanti, inutilizzabili o non validi, i Cantoni e i servizi di controllo possono concedere ai gestori termini per l’inoltro successivo. Sono esclusi:
1.4 Se non è possibile effettuare un controllo a causa di documenti incompleti, mancanti, inutilizzabili o non validi, oltre alle riduzioni per i rispettivi documenti sono effettuate riduzioni per i punti di controllo che non possono essere considerati adempiuti a causa delle informazioni mancanti.
1.5 Il Cantone o il servizio di controllo può fatturare al gestore le spese supplementari dovute all’inoltro successivo di documenti.
1.6 In situazioni aziendali particolari motivate e se il totale di tutte le riduzioni è superiore al 20 per cento di tutti i contributi per singole colture dell’anno in questione, il Cantone può aumentare o diminuire le riduzioni al massimo del 25 per cento. Esso comunica tali decisioni all’UFAG.
1.7 Se le infrazioni sono intenzionali o ripetute i Cantoni possono negare la concessione di contributi o del supplemento per cinque anni al massimo.
2.1 Le disposizioni di cui all’allegato 8 numeri 2.2.1–2.2.6 OPD41sono applicabili nei casi in cui le riduzioni non possono essere effettuate o possono essere effettuate solo parzialmente nell’ambito dei pagamenti diretti. Se i punti in caso di recidiva di cui all’allegato 8 numero 2.2 o 2.3 OPD sono uguali o superiori a 110, nell’anno di contribuzione non sono versati contributi per singole colture né alcun supplemento per i cereali. 2.2 Sono applicabili le disposizioni di cui all’allegato 8 numeri 2.11.1, 2.11.2 e 2.11.4 OPD. La riduzione ammonta a 500 franchi alla prima infrazione. A partire dalla prima recidiva ammonta al 25 per cento del totale dei contributi per singole colture e dei supplementi, tuttavia al massimo a 3000 franchi. 2.3 Le riduzioni di cui ai numeri 2.4–2.8 avvengono mediante la detrazione di importi forfettari, importi per unità, una percentuale dei contributi per singole colture o del supplemento per i cereali in questione o una percentuale di tutti i contributi per singole colture e i supplementi. In caso di correzione delle indicazioni di cui ai numeri 2.5, 2.6 e 2.8, il versamento dei contributi o del supplemento è effettuato in base alle indicazioni corrette. 2.4 Inoltro della domanda
| Lacuna per il punto di controllo | Riduzione o provvedimento | |
|---|---|---|
| a. Inoltro tardivo della domanda; il controllo può essere effettuato regolarmente | prima constatazione prima e seconda recidiva dalla terza recidiva | 100 fr. 200 fr. 100 % dei contributi per singole colture o del supplemento in questione |
| b. Inoltro tardivo della domanda; il controllo non può essere effettuato regolarmente | 100 % dei contributi per singole colture o del supplemento in questione | |
| c. Domanda incompleta o lacunosa | Termine per completamento o correzione |
2.5 Indicazioni specifiche, colture, raccolto e valorizzazione
| Lacuna per il punto di controllo | Riduzione | |
|---|---|---|
| a. Colture con contributi per singole colture o supplemento | Le varietà e colture presenti non corrispondono alla dichiarazione La coltura non è stata raccolta o il raccolto non è stato effettuato al regolare stadio di maturazione oppure non ha avuto luogo una valorizzazione regolare del raccolto (valorizzazione agricola, tecnica o industriale) | Correzione tenendo conto dell’indicazione esatta e, in più, riduzione di 500 fr. 120 % dei contributi per singole colture o del supplemento in questione |
| b. Contratto per fornitura di zucchero | Mancanza del contratto Quantitativo contrattuale discrepante | 100 % dei contributi per singole colture per barbabietole da zucchero Correzione tenendo conto dell’indicazione esatta |
| c. Superficie contrattuale relativa alla produzione di sementi | Valore troppo basso Valore troppo alto | Correzione tenendo conto dell’indicazione esatta Correzione tenendo conto dell’indicazione esatta e, in più, riduzione pari all’ammontare della differenza di contributo (valore dichiarato meno valore esatto) |
2.6 Indicazioni sulle dimensioni delle superfici con contributi per singole colture o supplemento per i cereali
| Lacuna per punto di controllo | Riduzione | |
|---|---|---|
| Dichiarazione non corretta delle dimensioni della superficie | Valore troppo basso Valore troppo alto | Correzione tenendo conto dell’indicazione esatta Correzione tenendo conto dell’indicazione esatta e, in più, riduzione pari all’ammontare della differenza di contributo (valore dichiarato meno valore esatto) |
2.7 Controllo in azienda
| Lacuna per punto di controllo | Riduzione | |
|---|---|---|
| a. Intralcio ai controlli; maggior dispendio a causa di collaborazione insufficiente o minacce | Collaborazione insufficiente o minacce nel settore PER o protezione degli animali Altri settori per contributi per singole colture e per il supplemento | 10 % di tutti i contributi per singole colture e del supplemento, min. 500 fr., max. 10 000 fr. 10 % dei contributi per singole colture e del supplemento in questione, min. 200 fr., max. 2000 fr. |
| b. Diniego del controllo | Diniego nel settore PER o protezione degli animali Altri settori per contributi per singole colture e per il supplemento | 100 % di tutti i contributi per singole colture e del supplemento 120 % dei contributi per singole colture e del supplemento in questione |
2.8 Gestione nell’azienda
| Lacuna per punto di controllo | Riduzione | |
|---|---|---|
| a. Superficie non gestita dall’azienda. L’azienda non gestisce la superficie per proprio conto e a proprio rischio e pericolo (art. 16 OTerm42) | L’azienda ha messo la superficie a disposizione di un altro gestore (a titolo oneroso o gratuito) | Correzione tenendo conto dell’indicazione esatta e, in più, riduzione di 500 fr./ha della superficie in questione |
| b. Superfici gestite in modo inadeguato (art. 16 OTerm) | La superficie non è gestita, è infestata da malerbe o è abbandonata | Esclusione della superficie dalla SAU, nessun contributo o nessun supplemento su tale superficie |
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3943). ↩
RS 910.1 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3943). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 752). ↩
RS 910.91 ↩
RS 910.13 ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 feb. 2022 (RU 2022 86). Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 752). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° mar. 2022 al 31 dic. 2026 (RU 2022 86). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2026 98). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2026 98). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 752). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° mar. 2022 al 31 dic. 2026 (RU 2022 86). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° mar. 2022 al 31 dic. 2026 (RU 2022 86). ↩
RS 910.13 ↩
RS 910.91 ↩
RS 910.13 ↩
RS 910.13 ↩
RS 910.91 ↩
Il software per la pianificazione aziendale agricola «Preventivo di lavoro ART» è disponibile sul sito Internet www.arbeitsvoranschlag.ch. ↩
RS 916.151.1 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 715). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 752). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3943). ↩
RS 910.91 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3943). ↩
RS 919.117.71 ↩
Nuovo testo giusta l’all cifra II n. 10 dell’O del 23 nov. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4667). ↩
RS 943.03 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3943). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 ott. 2014 (RU 2014 3963). Abrogato dalla cifra I dell’O del 18 ott. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6079). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 18 ott. 2017 (RU 2017 6079). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3943). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3943). ↩
RS 910.15 ↩
Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 3 dell’O del 31 ott. 2018 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 4171). ↩
Abrogati dalla cifra I dell’O del 18 ott. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6079). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6079). ↩
Abrogato dalla cifra I dell’O del 29 ott. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025 715). ↩
[RU 1999 393; 2001 250,2507; 2003 5345; 2006 885,4829; 2007 6175; 2008 3809,5821; 2009 2575cifra II n. 2; 2010 5855cifra II n. 2; 2011 5297all. 2 n. 5] ↩
[RU 1999 393; 2001 250,2507; 2003 5345; 2006 885,4829; 2007 6175; 2008 3809,5821; 2009 2575cifra II n. 2; 2010 5855cifra II n. 2; 2011 5297all. 2 n. 5] ↩
RS 910.13 ↩
RS 910.91 ↩
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