946.202•Legge federale sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici
946.202LBDIFederal Act1 ott 1997
(Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI)
del 13 dicembre 1996 (Stato 1° luglio 2023)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 19953,
decreta:
La presente legge intende consentire il controllo dei beni a duplice impiego, dei beni militari speciali e dei beni strategici.
Nella presente legge valgono le seguenti definizioni:
In applicazione di accordi internazionali, il Consiglio federale può: a. introdurre l’obbligo dell’autorizzazione e l’obbligo della dichiarazione come pure ordinare misure di sorveglianza concernenti: 1.8 la ricerca, lo sviluppo, la fabbricazione, il deposito, il trasferimento e l’utilizzazione di beni; 2. l’importazione, l’esportazione, il transito e la mediazione di beni; b. emanare prescrizioni in materia d’ispezione.
Per sostenere misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale e per quanto tali misure siano sostenute anche dai principali partner commerciali della Svizzera, il Consiglio federale può, per l’importazione, l’esportazione, il transito e la mediazione di beni:
Il Consiglio federale designa i servizi competenti e disciplina i dettagli della procedura. Il controllo alla frontiera compete agli organi di dogana.
La procedura di ricorso contro decisioni fondate sulla presente legge è retta dalle disposizioni generali della procedura amministrativa federale.
Il Consiglio federale informa l’Assemblea federale sull’applicazione della presente legge nei rapporti sulla politica economica esterna.
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.15 2. Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.16 3. Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.17
è punito con la multa sino a 100 000 franchi.18 2. Il tentativo e la complicità sono punibili. 3. Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 40 000 franchi. 4. L’azione penale si prescrive in cinque anni.19
Se l’infrazione è commessa nell’ambito della conduzione aziendale, è applicabile l’articolo 6 della legge federale del 22 marzo 197420sul diritto penale amministrativo.
Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca del materiale in causa se e nella misura in cui non è data la garanzia di un ulteriore impiego conforme al diritto. Il materiale confiscato nonché l’eventuale ricavo della realizzazione sono devoluti alla Confederazione fatta salva l’applicazione della legge federale del 19 marzo 200421sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.
Le autorità federali competenti come pure gli organi di polizia cantonali e comunali sono autorizzati a comunicarsi e a comunicare alle autorità di vigilanza competenti i dati necessari all’applicazione della presente legge.
Il servizio d’informazione procura, elabora e trasmette dati, per quanto siano necessari all’esecuzione della presente legge, alla prevenzione dei reati e al perseguimento penale.
Data dell’entrata in vigore: 1° ottobre 199727
RS 101 ↩
Nuovo testo del comma giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345). ↩
FF 1995 II 1106 ↩
Introdotto dall’art. 2 del DF del 26 set. 2016 che approva e traspone nel diritto svizzero l’Accordo di cooperazione tra la Svizzera e l’Unione europea e i suoi Stati membri sui programmi europei di navigazione satellitare, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2191;FF 2014 331). ↩
RS 514.51 ↩
[RU 1960 571, 1987 544, 1993 901all. n. 9, 1994 1933art. 48 n. 1, 1995 4954, 2002 3673art. 17 n. 3, 2004 3503all. n. 4.RU 2004 4719all. n. I 1]. Vedi ora la L del 21 mar. 2003 sull’energia nucleare (RS 732.1 ). ↩
Introdotta dall’art. 2 del DF del 26 set. 2016 che approva e traspone nel diritto svizzero l’Accordo di cooperazione tra la Svizzera e l’Unione europea e i suoi Stati membri sui programmi europei di navigazione satellitare, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2191;FF 2014 331). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248,FF 2000 2971). ↩
RS 946.231 ↩
Nuovo testo giusta l’art. 17 n. 2 della legge sugli embarghi del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3673;FF 2001 1247). ↩
Introdotto dal n. I 4 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari (RU 2002 248,FF 2000 2971). Nuovo testo giusta l’art. 2 del DF del 26 set. 2016 che approva e traspone nel diritto svizzero l’Accordo di cooperazione tra la Svizzera e l’Unione europea e i suoi Stati membri sui programmi europei di navigazione satellitare, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2191;FF 2014 331). ↩
Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6349;FF 2018 3877). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 38 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 21 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411;FF 2004 485). ↩
Nuovo testo della comminatoria giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345). ↩
Nuovo testo della comminatoria giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345). ↩
RS 313.0 ↩
RS 312.4 ↩
Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248,FF 2000 2971). ↩
RS 313.0 ↩
Introdotto dal n. I 4 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248,FF 2000 2971). ↩
Per. introdotto dal n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 2 del DF del 26 set. 2016 che approva e traspone nel diritto svizzero l’Accordo di cooperazione tra la Svizzera e l’Unione europea e i suoi Stati membri sui programmi europei di navigazione satellitare, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2191;FF 2014 331). ↩
DCF del 25 giu. 1997. ↩
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