Le autorità di polizia e doganali mettono al sicuro, indipendentemente da quantità, natura e tipo, il materiale che può servire a scopi propagandistici e il cui contenuto incita concretamente e seriamente alla violenza contro persone o cose.
Esse trasmettono il materiale al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC). Fedpol decide in merito al sequestro e alla confisca dopo aver consultato il SIC. È applicabile la legge federale del 20 dicembre 19681sulla procedura amministrativa.2
Se trovano materiale di tal genere, i collaboratori competenti del SIC o di fedpol possono metterlo al sicuro anche direttamente.
In caso di sospetto di reato, l’autorità che ha messo al sicuro il materiale lo trasmette all’autorità penale competente.
In caso di diffusione via Internet di materiale di propaganda ai sensi del capoverso 1, fedpol, previa consultazione del SIC, può:
ordinare la cancellazione del sito Internet in questione, se il materiale di pro-paganda si trova su un server svizzero;
3 ordinare la revoca di nomi di dominio di secondo livello impiegati per la diffusione del materiale e subordinati a domini Internet la cui gestione è di competenza della Svizzera;
raccomandare ai fornitori svizzeri di accesso Internet (provider) il blocco del sito Internet, se il materiale di propaganda non si trova su un server svizzero.