Fedpol e i Cantoni raccolgono le informazioni necessarie all’adempimento dei compiti secondo la presente legge. Essi possono ricercare tali informazioni anche all’insaputa delle persone interessate.1
I dati personali possono essere raccolti con:
valutazione delle fonti accessibili al pubblico;
richiesta di informazioni;
consultazione di fascicoli ufficiali;
ricezione e valutazione di comunicazioni;
ricerca dell’identità o del soggiorno delle persone;
osservazione dei fatti in luoghi pubblici e liberamente accessibili, anche ricorrendo a registrazioni di immagini e suoni;
accertamento dei movimenti e contatti delle persone.
L’impiego di misure coercitive procedurali penali è ammissibile soltanto nel quadro di una procedura delle indagini preliminari della polizia giudiziaria o di un’istruzione preparatoria. Lo stesso dicasi per l’osservazione di fatti in ambienti privati.
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095;FF 2014 1885). ↩
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