L’accesso al sistema d’informazione e di documentazione mediante procedura di richiamo automatizzata è limitato ai servizi di fedpol che:
valutano la minaccia a cui sono esposti le autorità, gli edifici e le installazioni della Confederazione;
ordinano ed eseguono misure di protezione di persone.
I dati, compresi i dati personali degni di particolare protezione, possono essere comunicati ai servizi e alle persone seguenti:1
dipartimenti, servizi e organi di sicurezza dell’amministrazione civile e militare, per proteggere autorità, edifici e installazioni nonché per eseguire misure di protezione di persone;
servizi di fedpol e del SIC competenti per la protezione dello Stato o la lotta al terrorismo;
responsabili degli edifici della Confederazione, allo scopo di impedire l’accesso a persone non autorizzate;
rappresentanze svizzere ed estere nonché organi internazionali, per proteggere le persone che beneficiano della protezione del diritto internazionale pubblico;
organi di polizia svizzeri ed esteri, per adempiere compiti di polizia di sicurezza;
responsabili di eventi e privati, sempre che la comunicazione sia necessaria per sventare un pericolo grave e immediato.
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 1 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939). ↩
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