L’esecuzione e il controllo delle misure di cui alla presente sezione competono ai Cantoni. È fatto salvo l’articolo 23n.
Fedpol fornisce assistenza sul piano dell’amministrazione e dell’esecuzione.
Le autorità competenti per l’esecuzione delle misure possono applicare la coercizione di polizia e misure di polizia, per quanto i beni giuridici da proteggere lo giustifichino.
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