Ogni Cantone designa l’autorità che collabora con l’Ufficio federale di polizia (fedpol) nell’esecuzione della presente legge. Esso stabilisce la via di servizio in modo tale che i singoli mandati urgenti della Confederazione siano eseguiti senza indugio.1
Se un Cantone ha delegato compiti definiti dalla presente legge a determinati Comuni, le autorità federali collaborano direttamente con questi ultimi.2
Le persone incaricate dai Cantoni dell’adempimento dei compiti secondo la presente legge sottostanno al diritto cantonale che regge la funzione di servizio e all’autorità cantonale di sorveglianza.
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095;FF 2014 1885). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300;FF 2019 3935). ↩
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