(art. 25 cpv. 2, 29 cpv. 2 e 51 cpv. 1 e 2 LCit)
- Il richiedente residente all’estero presenta la domanda di naturalizzazione agevolata o di reintegrazione alla rappresentanza svizzera all’estero.
- La rappresentanza svizzera verifica che la domanda sia completa. Invita il richiedente a un colloquio personale e svolge le indagini necessarie per stabilire se sono adempiute le condizioni di naturalizzazione.
- La rappresentanza svizzera inoltra la domanda di naturalizzazione e il rapporto d’indagine alla SEM.
- Dopo aver ottenuto la domanda la SEM può, all’occorrenza, incaricare la rappresentanza svizzera di svolgere ulteriori indagini.
- La SEM definisce gli atti da allegare al modulo di domanda.