141.01OCitFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
(art. 34 cpv. 3 LCit)
L’autorità competente nel Cantone redige il rapporto d’indagine come per la naturalizzazione ordinaria (art. 17).
Il rapporto d’indagine riferisce altresì in merito all’adempimento delle altre condizioni specifiche per la naturalizzazione agevolata e per la reintegrazione conformemente agli articoli 21−24, 26 e 51 LCit.
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