141.01OCitFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
(art. 34 cpv. 3 LCit)
Se avvia una procedura di annullamento della naturalizzazione agevolata o della reintegrazione, la SEM può incaricare l’autorità cantonale competente o la rappresentanza svizzera di effettuare le indagini necessarie.
Nel quadro della procedura di annullamento di una naturalizzazione ottenuta in procedura agevolata grazie al matrimonio con un cittadino svizzero (art. 21 LCit), la SEM può incaricare l’autorità cantonale competente o la rappresentanza svizzera di interrogare il coniuge dell’interessato. All’occorrenza la SEM può decidere che siano interrogate anche altre persone.
L’autorità cantonale competente o la rappresentanza svizzera svolge le proprie indagini basandosi sul catalogo di domande predisposto dalla SEM.
Redige un verbale d’interrogatorio che inoltra alla SEM.
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