(art. 35 cpv. 1 e 2 LCit)
| Fr. | |
|---|---|
| a. per la concessione dell’autorizzazione federale di naturalizzazione: | |
| 1. persone che al momento della domanda sono maggiorenni | 100 |
| 2. coniugi che presentano una domanda comune | 150 |
| 3. persone che al momento della domanda sono minorenni | 50 |
| b.1 per le decisioni di naturalizzazione agevolata secondo l’articolo 21 LCit | 500 |
| c. per le decisioni inerenti alle restanti naturalizzazioni agevolate e per le decisioni di reintegrazione di persone che: | |
| 1. al momento della domanda sono maggiorenni | 500 |
| 2. al momento della domanda sono minorenni | 250 |
| d. per il rifiuto di concedere l’autorizzazione federale di naturalizzazione | 300 |
| e. per le decisioni di annullamento della naturalizzazione | 500 |
| f. per conferme della cittadinanza svizzera | 60 |
| Fr. | |
|---|---|
| a. la stesura del rapporto d’inchiesta da parte del Cantone di domicilio, a seconda del dispendio | al massimo 400 |
| b. il controllo dei dati di stato civile delle persone residenti all’estero | 100 |
La correzione del 9 lug. 2019 concerne soltanto il testo francese (RU 2019 2105). ↩
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