141.01OCitFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
(art. 42 LCit)
Arreca grave pregiudizio agli interessi o alla buona reputazione della Svizzera chi:
commette un crimine o un delitto secondo gli articoli 266, 266bis, 272–274, 275, 275bise 275terdel Codice penale (CP)1;
commette un grave crimine nel quadro di attività terroristiche, di estremismo violento o di criminalità organizzata;
commette un genocidio (art. 264 CP), un crimine contro l’umanità (art. 264a CP), una grave violazione delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 (art. 264c CP) o un altro crimine di guerra (art. 264d– 264h CP);
oltraggia un altro Stato compromettendo in tal modo durevolmente i buoni rapporti della Svizzera con tale Stato (art. 296 CP).
La revoca presuppone una condanna passata in giudicato. Sono eccettuati i casi in cui un procedimento penale sarebbe impossibile poiché lo Stato in cui sono stati commessi i reati non ha la volontà o la capacità di portare a termine un procedimento penale o ossequiare una domanda estera di assistenza giudiziaria segnatamente in quanto il sistema giudiziario indipendente nel suo insieme o parte rilevante di esso è incapace di funzionare.