I datori di lavoro soggetti al Codice delle obbligazioni1fanno verificare la loro analisi della parità salariale da un organo indipendente. A tal fine possono rivolgersi, a loro scelta, a:
un’impresa di revisione abilitata secondo la legge del 16 dicembre 20052sui revisori;
un’organizzazione secondo l’articolo 7 o a una rappresentanza dei lavoratori secondo la legge del 17 dicembre 19933sulla partecipazione.
Il Consiglio federale stabilisce i criteri per la formazione delle persone che dirigono le revisioni.
Il Consiglio federale disciplina l’esecuzione della verifica dell’analisi della parità salariale nella Confederazione.
I Cantoni disciplinano l’esecuzione della verifica dell’analisi della parità salariale nei loro rispettivi ambiti di competenza.