La Confederazione può accordare aiuti finanziari a istituzioni pubbliche o private che organizzano programmi per il promovimento dell’uguaglianza fra donna e uomo nella vita professionale. Essa stessa può organizzare programmi promozionali.
I programmi possono servire a:
1 promuovere la formazione e la formazione continua entro e fuori l’azienda;
migliorare la rappresentanza dei sessi nelle differenti professioni, funzioni e livelli dirigenziali;
migliorare la compatibilità tra compiti professionali e familiari;
promuovere organizzazioni di lavoro e infrastrutture che favoriscono la parità dei sessi.
In primo luogo sono sostenuti programmi di carattere innovativo o esemplare.
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689;FF 2013 3085). ↩
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