L’IFPDT valuta l’applicazione, gli effetti e, in particolare, i costi provocati dall’esecuzione della presente legge e redige periodicamente un rapporto all’attenzione del Consiglio federale.
Un primo rapporto sui costi provocati dall’esecuzione della presente legge è sottoposto al Consiglio federale entro tre anni dall’entrata in vigore della legge.
I rapporti dell’IFPDT sono pubblicati.
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