Le elezioni per la rinnovazione ordinaria del Consiglio nazionale avvengono la penultima domenica di ottobre. Il governo cantonale indice per il termine più vicino possibile le elezioni suppletorie e complementari.
Per la rinnovazione straordinaria a tenore dell’articolo 193 capoverso 3 della Costituzione federale, la data è stabilita dal Consiglio federale.1
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I della LF dell’8 ott. 1999, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 411;FF 1999 6784). ↩
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