Ogni proposta deve recare una denominazione che la distingua dalle altre. I gruppi che presentano proposte con elementi identici nella denominazione principale al fine di congiungerle designano una delle proposte quale lista privilegiata.1
Footnotes
Per. introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193;FF 2001 5665). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.