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Commenti: Art. 27 | Omnilex
Law
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Art. 27
Art. 26
Art. 28
Art. 27
161.1
LDP
Federal Act
1 lug 1978
Fonte originale
Se il nome di un candidato figura su più di una proposta del circondario, il Cantone lo stralcia immediatamente da tutte le proposte.
La Cancelleria federale stralcia immediatamente dalla proposta quei candidati il cui nome figura già su liste o proposte di altri Cantoni.
La Cancelleria federale notifica senza indugio gli stralci ai Cantoni interessati.
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