Dopo l’elezione, i Cantoni stabiliscono in base ai processi verbali degli uffici elettorali:
- il numero degli elettori e dei votanti;
- il numero delle schede valide, nulle e bianche;
- il numero dei suffragi raccolti dai singoli candidati di ogni lista (voti personali);
- 1 il numero dei suffragi di complemento di ogni lista (art. 37);
- 2 le somme dei voti personali e dei suffragi di complemento delle singole liste (voti di partito);
- per le liste congiunte il numero totale dei suffragi spettanti ad ogni gruppo;
- il numero dei voti non emessi.