Ogni gruppo di liste congiunte é, nella ripartizione dei mandati, trattato dapprima come lista unica.
I mandati assegnati sono poi ripartiti fra le singole liste corrispondentemente agli articoli 40 e 41. È fatto salvo l’articolo 37 capoversi 2 e 2bis.1
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414;FF 1993 III 309). ↩
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