La seduta costitutiva del neoeletto Consiglio nazionale si svolge il settimo lunedì seguente l’elezione. In tale seduta dev’essere dapprima accertata la validità delle nomine. Il Consiglio è costituito quando l’elezione di almeno la maggioranza dei membri è stata convalidata. Il Consiglio nazionale disciplina la procedura nel suo regolamento.1
In siffatte deliberazioni, eccetto quelle che li concernono personalmente, prendono posto e votano coloro che sono muniti di un’attestazione di nomina rilasciata dal governo cantonale.
In caso di subingresso, di elezioni suppletorie o completive, il neoeletto può partecipare ai dibattiti soltanto dopo che è stata convalidata la sua elezione.2
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193;FF 2001 5665). ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414;FF 1993 III 309). ↩
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