Trascorso il termine di referendum, la Cancelleria federale accerta se il referendum è appoggiato dal numero prescritto di Cantoni.1
Sono nulle le domande di referendum che:
non sono decise e depositate alla Cancelleria federale entro la scadenza del termine di referendum;
non sono state decise da un organo materialmente competente;
non consentono di identificare con certezza l’atto normativo federale sul quale è chiesta la votazione popolare.
La Cancelleria federale notifica per scritto ai governi di tutti i Cantoni che hanno chiesto il referendum la decisione accertante la riuscita o la non riuscita e la pubblica nel Foglio federale, indicando il numero delle domande valide e di quelle nulle.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193;FF 2001 5665). ↩
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