Al termine del controllo di cui all’articolo 76e il servizio competente pubblica i dati e i documenti sul suo sito Internet.
Sono pubblicati:
i dati di cui all’articolo 76d capoverso 1 lettera a, annualmente;
i dati di cui all’articolo 76d capoverso 1 lettere b e c, al più tardi 15 giorni dopo che il servizio competente li ha ricevuti*.*
I dati relativi alle liberalità monetarie e non monetarie che devono essere comunicati senza indugio secondo l’articolo 76d capoverso 2 sono pubblicati in modo continuativo.
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