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Art. 105b

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 31 cpv. 5 LPers)

  1. Se al momento del pensionamento anticipato ha un’età compresa tra 60 e 62 anni, l’impiegato percepisce la rendita di vecchiaia che gli sarebbe spettata in caso di pensionamento al compimento del 63° anno d’età, nonché una rendita transitoria interamente finanziata dal datore di lavoro.
  2. Se al momento del pensionamento anticipato ha almeno 63 anni, oltre alla rendita di vecchiaia regolamentare, l’impiegato percepisce la rendita transitoria interamente finanziata dal datore di lavoro.
  3. Per motivi validi, in aggiunta alle rendite di cui ai capoversi 1 e 2, il datore di lavoro può fornire le prestazioni seguenti:1
    1. partecipazione ai costi per la continuazione della previdenza secondo l’articolo 88d biscapoverso 3;
    2. partecipazione al riscatto finalizzato all’aumento della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 32a RPIC2;
    3. 3 assunzione completa o parziale dei contributi dovuti sul reddito in forma di rendita secondo l’articolo 28 dell’ordinanza del 31 ottobre 19474sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ma al massimo fino al raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 LAVS5;
    4. 6

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).

  2. RS 172.220.141.1

  3. Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).

  4. RS 831.101

  5. RS 831.10

  6. Abrogata dalla cifra I dell’O del 22 nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6737).

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