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Art. 88a

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 32g cpv. 5 LPers)

  1. Sono assicurati presso PUBLICA, nel quadro delle disposizioni regolamentari, lo stipendio e le componenti dello stipendio di cui all’allegato 2. Non sono assicurate le prestazioni del datore di lavoro ai sensi degli articoli 81–83.1
  2. Se, secondo l’articolo 52a , a un impiegato non viene versata alcuna indennità di rincaro oppure se, secondo l’articolo 56 capoverso 2, il salario di tale impiegato viene ridotto, il salario assicurabile precedente resta invariato fino a quando l’indennità di rincaro è di nuovo versata o il diritto al salario in caso di malattia o di infortunio si estingue.2
  3. 3
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Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra II n. 3 dell’O del 21 mag. 2008 concernente modifiche del diritto federale in seguito al cambiamento di primato presso PUBLICA, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2181).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3803).

  3. Abrogato dalla cifra I dell’O del 20 giu. 2014, con effetto dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2171).

  4. Abrogato dalla cifra I dell’O del 12 ott. 2016, con effetto dal 1° dic. 2016 (RU 2016 3637).

1 commentary

N1.Retribuzione assicurata alla cassa pensioni PUBLICA

Ai sensi dell'art. 88a cpv. 1 OPers, presso la cassa pensioni PUBLICA sono assicurate, nei limiti delle disposizioni regolamentari, la retribuzione nonché le componenti della retribuzione elencate nell'allegato 2 OPers. Viceversa, le prestazioni del datore di lavoro disciplinate negli artt. 81–83 OPers (p. es. in caso di impieghi all'estero) non rientrano nella retribuzione assicurata.

Was zum versicherbaren Lohn gehört, ist im Bundespersonalrecht geregelt. Gemäss Art. 32g Abs. 5 BPG gelten als versicherbarer Lohn der AHV-pflichtige Lohn und die Zuschläge nach Art. 15 BPG. Nicht zum versicherbaren Lohn gehören der Ersatz von Auslagen und Abgeltungen für Leistungen wie Mehrarbeit und Überzeit, Pikett-, Nacht- oder Schichtarbeit. Art. 88a Abs. 1 BPV präzisiert, dass bei der Pensionskasse des Bundes PUBLICA im Rahmen der reglementarischen Bestimmungen der Lohn sowie die Lohnbestandteile nach Anhang 2 BPV versichert werden. Nicht versichert werden die Leistungen des Arbeitgebers nach Art. 81 bis 83 BPV (Leistungen des Arbeitgebers bei Versetzungen und Einsätzen im Ausland sowie bei internationalen Organisationen). Anhang 2 BPV ("Bestandteile des versicherbaren Lohnes") zählt die einzelnen Lohnbestandteile und Zulagen auf, die versichert sind. Dazu gehören neben dem Monatslohn nach Art. 36 BPV (lit.

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