(art. 19 cpv. 3, 4 e 6 lett. b LPers)1
- Hanno diritto a un’indennità ai sensi dell’articolo 19 capoverso 3 LPers gli impiegati:2
- 3 attivi in professioni di monopolio o che rivestono una funzione altamente specializzata;
- il cui rapporto di lavoro è durato ininterrottamente per 20 anni presso una o più unità amministrative secondo l’articolo 1;
- che hanno più di 50 anni;
- 4 che hanno più di 40 anni o hanno lavorato per almeno dieci anni presso le unità amministrative secondo l’articolo 1 e il cui rapporto di lavoro è risolto a seguito di ristrutturazioni e riorganizzazioni.
- In caso di risoluzione del rapporto di lavoro le indennità ai sensi dell’articolo 19 capoverso 4 LPers possono essere versate:5
- ai segretari di Stato;
- ai direttori d’Ufficio;
- agli alti ufficiali superiori;
- ai segretari generali dei Dipartimenti;
- ai capi dei servizi d’informazione dei Dipartimenti;
- ai vicecancellieri della Confederazione;
- ai collaboratori personali dei capi di Dipartimento;
- in casi singoli, ad altri quadri superiori;
- agli impiegati con i quali erano state convenute condizioni di assunzione ai sensi dell’articolo 26 capoverso 6;
- 6 …
- al personale della DSC.
- Le indennità ai sensi dei capoversi 1 e 2 possono essere versate anche in caso di risoluzione del rapporto di lavoro di comune intesa.7
- Non è versata alcuna indennità a persone:
- che vengono occupate presso un datore di lavoro giusta l’articolo 3 LPers;
- 8 il cui rapporto di lavoro è risolto allo scadere dei termini di cui all’articolo 31a per incapacità o inattitudine;
- il cui rapporto di lavoro è risolto ai sensi dell’articolo 31;
- 9 il cui rapporto di lavoro è stato risolto di comune intesa per motivi di politica aziendale o del personale e alle quali il datore di lavoro fornisce prestazioni secondo l’articolo 106;
- 10 che ricevono prestazioni in caso di pensionamento anticipato di cui all’articolo 105b .
- .11
- .12
- Una volta all’anno il DFF rileva i dati concernenti i casi in cui è stata versata un’indennità ai sensi dei capoversi 1–2bised è stato costituito un nuovo rapporto di lavoro con uno dei datori di cui all’articolo 1 capoverso 1 nel corso dei 12 mesi precedenti. Esso informa le unità amministrative in merito alle indennità versate.13
- Se versata a rate, l’indennità deve essere versata completamente al più tardi entro 12 mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro.14