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Art. 88f

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 32k LPers)

  1. Le persone che vanno in pensione prima di raggiungere l’età di riferimento secondo l’articolo 21 LAVS1possono ottenere una rendita transitoria.2 1bis. Il datore di lavoro partecipa al finanziamento della rendita transitoria, se l’impiegato: a. chiede il pensionamento parziale o integrale; b. ha compiuto 62 anni; c. nel periodo che precede immediatamente il pensionamento ha lavorato per almeno cinque anni presso datori di lavoro di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere f o g LPers oppure in unità amministrative di cui all’articolo 1; d. ha esercitato una funzione che per almeno cinque anni ha comportato un persistente elevato carico fisico o psichico; e e. chiede il versamento di una rendita transitoria intera o di una mezza rendita transitoria.3 1ter. Un persistente elevato carico fisico o psichico secondo il capoverso 1bis lettera d si presenta nei casi seguenti: a. attività con influssi di natura fisica, chimica o biologica che possono mettere in pericolo la salute; b. attività esercitate in un ambiente di lavoro difficile, segnatamente in presenza di temperature estreme, condizioni climatiche rigide o scarsa illuminazione; c. attività con elevati carichi per l’apparato locomotore; d. attività con un elevato rischio d’infortunio; e. attività molto ripetitive, monotone o emotivamente gravose che possono provocare un elevato carico psichico; f. attività con orari di lavoro costrittivi come impieghi nel quadro di piani di servizio fissi (art. 10b ) o il lavoro notturno.4 1quater. Il DFF determina d’intesa con i dipartimenti le funzioni il cui esercizio implica la partecipazione del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria.
  2. L’importo massimo della rendita transitoria intera corrisponde al massimo della rendita semplice di vecchiaia.5
  3. Nel calcolo dei costi attuariali di una rendita transitoria si tiene conto del numero degli anni d’impiego, del tasso di occupazione medio durante gli anni d’impiego e della quota percentuale della rendita di vecchiaia regolamentare da percepire.
  4. Per calcolare gli anni d’impiego e il tasso di occupazione medio contano i rapporti di lavoro presso i datori di lavoro ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettere f e g LPers e nelle unità amministrative ai sensi dell’articolo 1, purché non siano stati interrotti per più di tre anni. Gli anni d’impiego interrotti vengono computati quali anni d’impiego interi solo dopo il sesto mese. Il periodo di tirocinio secondo la legislazione sulla formazione professionale e i periodi di pratica corrispondenti non sono presi in considerazione.6
  5. La partecipazione percentuale del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria è disciplinata nell’allegato 1. In caso di pensionamento anticipato dopo il compimento del 62° anno d’età, tale partecipazione è decurtata di un venticinquesimo per ogni anno mancante al compimento del 25° anno d’impiego.
  6. L’unità amministrativa presso cui l’impiegato ha lavorato nel periodo che precede immediatamente il pensionamento anticipato verifica le condizioni del diritto alla rendita e calcola il suo tasso di occupazione medio.

Footnotes

  1. RS 831.10

  2. Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).

  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2017 6209).

  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2017 6209).

  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2017 6209).

  6. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2243).

1 commentary

N1.Revisione OPPCPers 2019: età pensionabile e rendita ponte

Con la revisione dell'OPPCPers del 2019 è stata soppressa l'età speciale di pensionamento di 60 anni e questa è stata adeguata all'età ordinaria di pensionamento. L'OPPCPers preveÞ inoltre che il datore di lavoro finanzi la rendita ponte ai sensi dell'art. 88f OPers. Per i sottufficiali professionisti l'OPPCPers prescrive altresì contributi aggiuntivi a favore della previdenza professionale. Per le persone interessate prima del 1° gennaio 2020 l'OPPCPers contiene disposizioni transitorie speciali.

Der Arbeitgeber finanzierte die reglementarische Überbrückungsrente vollständig, sofern das Arbeitsverhältnis im ordentlichen Rücktrittsalter beendet wurde (aArt. 6 i.V.m. aArt. 2 Bst. a Ziff. 1 VPABP). Des Weiteren bezahlte der Arbeitgeber neben seinen reglementarischen Sparbeiträgen zusätzliche Beiträge zugunsten der beruflichen Vorsorge (aArt. 3 Abs. 1 i.V.m. aArt. 2 Bst. a Ziff. 1 VPABP). In Art. 8 ff. VPABP wurden die damaligen Übergangsbestimmungen erlassen (vgl. BVGE 2015/22 E. 5.1; Urteil des BVGer A-5627/2014 vom 12. Januar 2015 E. 3.2 f.). Im Rahmen der Änderung der VPABP vom 10. April 2019 (AS 2019 1235), die am 1. Mai 2019 resp. 1. Januar 2020 in Kraft getreten ist, wurde das Rentenalter der besonderen Personalkategorien auf das ordentliche Pensionierungsalter erhöht. Die Bestimmung von aArt. 5 VPABP zum ordentlichen Rücktrittsalter von 60 Jahren wurde aufgehoben. Die aktuelle Fassung der VPABP sieht vor, dass der Arbeitgeber für Berufsunteroffizierinnen und Berufsunteroffiziere zusätzliche Beiträge zugunsten der beruflichen Vorsorge leistet, soweit diese nicht gemäss Art. 4 VPABP wegfallen, und die Überbrückungsrente nach Art. 88f BPV finanziert (Art. 3 Abs. 1 und Art. 6 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 Bst. a Ziff. 1 VPABP und Art. 2 Abs. 2 V Mil Pers). Des Weiteren erhalten Berufsunteroffizierinnen und Berufsunteroffiziere grundsätzlich zehn Kompensationstage pro Jahr (Art. 6a Abs 2 i.V.m. Art. 2 Bst. a Ziff. 1 VPABP und Art. 2 Abs. 2 V Mil Pers). Die neuen Übergangsbestimmungen in Art. 9a VPABP statuieren, dass für Angehörige der besonderen Personalkategorien nach Art. 2 VPABP, die vor dem 1. Januar 2020 das
Der Arbeitgeber finanzierte die reglementarische Überbrückungsrente vollständig, sofern das Arbeitsverhältnis im ordentlichen Rücktrittsalter beendet wurde (aArt. 6 i.V.m. aArt. 2 Bst. a Ziff. 1 VPABP). Des Weiteren bezahlte der Arbeitgeber neben seinen reglementarischen Sparbeiträgen zusätzliche Beiträge zugunsten der beruflichen Vorsorge (aArt. 3 Abs. 1 i.V.m. aArt. 2 Bst. a Ziff. 1 VPABP). In Art. 8 ff. VPABP wurden die damaligen Übergangsbestimmungen erlassen (vgl. BVGE 2015/22 E. 5.1; Urteil des BVGer A-5627/2014 vom 12. Januar 2015 E. 3.2 f.). Im Rahmen der Änderung der VPABP vom 10. April 2019 (AS 2019 1235), die am 1. Mai 2019 resp. 1. Januar 2020 in Kraft getreten ist, wurde das Rentenalter der besonderen Personalkategorien auf das ordentliche Pensionierungsalter erhöht. Die Bestimmung von aArt. 5 VPABP zum ordentlichen Rücktrittsalter von 60 Jahren wurde aufgehoben. Die aktuelle Fassung der VPABP sieht vor, dass der Arbeitgeber für Berufsunteroffizierinnen und Berufsunteroffiziere zusätzliche Beiträge zugunsten der beruflichen Vorsorge leistet, soweit diese nicht gemäss Art. 4 VPABP wegfallen, und die Überbrückungsrente nach Art. 88f BPV finanziert (Art. 3 Abs. 1 und Art. 6 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 Bst. a Ziff. 1 VPABP und Art. 2 Abs. 2 V Mil Pers). Des Weiteren erhalten Berufsunteroffizierinnen und Berufsunteroffiziere grundsätzlich zehn Kompensationstage pro Jahr (Art. 6a Abs 2 i.V.m. Art. 2 Bst. a Ziff. 1 VPABP und Art. 2 Abs. 2 V Mil Pers). Die neuen Übergangsbestimmungen in Art. 9a VPABP statuieren, dass für Angehörige der besonderen Personalkategorien nach Art. 2 VPABP, die vor dem 1. Januar 2020 das

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