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Art. 109

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 33 cpv. 4 LPers)

  1. Se la maggioranza del personale lo desidera, possono essere istituite commissioni del personale per promuovere la collaborazione tra le direzioni delle unità amministrative e il personale.
  2. I Dipartimenti stabiliscono la procedura di elezione. Possono delegare questa competenza agli Uffici o alle unità organizzative a essi equiparabili.1
  3. Le commissioni del personale valutano all’attenzione delle direzioni:
    1. questioni generali inerenti al personale delle loro unità amministrative;
    2. proposte concernenti semplificazioni e miglioramenti del servizio nonché misure in materia di costruzioni;
    3. proposte concernenti questioni relative alla salute e alla formazione.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

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