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Art. 116c

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 41a cpv. 1 LPers)

  1. Gli impiegati, ad eccezione del personale trasferibile del DFAE, il cui rapporto di lavoro è terminato in seguito a un pensionamento anticipato secondo il diritto anteriore prima dell’entrata in vigore della modifica del 15 giugno 2007, hanno diritto alle rendite e alle prestazioni complementari secondo il diritto anteriore1.
  2. All’inizio del congedo di prepensionamento ai sensi dell’articolo 34 le persone seguenti percepiscono, in luogo della prestazione secondo l’articolo 88h , un’indennità unica equivalente ai tre quarti dell’ultimo salario annuo:2
    1. gli impiegati di cui all’articolo 33 capoverso 1 lettere a e b che al momento della messa in vigore integrale della legge su PUBLICA hanno compiuto il 51° anno d’età;
    2. gli impiegati di cui all’articolo 33 capoverso 1 lettera c che al momento della messa in vigore integrale della legge su PUBLICA hanno compiuto il 53° anno d’età.
  3. Gli impiegati di cui all’articolo 33 capoverso 2 che al momento della messa in vigore integrale della legge su PUBLICA hanno compiuto il 55° anno d’età percepiscono con il loro ultimo salario un’indennità unica equivalente ai tre quadri del loro ultimo salario annuo.
  4. L’indennità unica secondo i capoversi 2 e 3 è accreditata sull’avere di vecchiaia dell’assicurato presso PUBLICA nel quadro della LPP3o versata direttamente all’assicurato su sua richiesta.
  5. L’articolo 34a capoverso 2 non si applica agli impiegati di cui al capoverso 2.4

Footnotes

  1. Art. 33 nella versione del 3 lug. 2001 (RU 2001 2206), cpv. 1–3bisnella versione dell’O del 5 dic. 2003 concernente l’abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con la nuova regolamentazione del personale militare (RU 2003 5011); art. 16 dell’O del 2 dic. 1991 sulle prestazioni in caso di pensionamento anticipato di dipendenti in speciali rapporti di servizio, nella versione della modifica del 28 giu. 2000 (RU 2000 2429).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6417).

  3. RS 831.40

  4. Nuovo testo giusta la cifra II n. 3 dell’O del 21 mag. 2008 concernente modifiche del diritto federale in seguito al cambiamento di primato presso PUBLICA, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2181).

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