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Art. 116g

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale
  1. Gli impiegati che al momento dell’entrata in vigore della modifica del 22 novembre 2017 ricevono un’indennità in funzione del mercato del lavoro ai sensi dell’articolo 50 possono continuare a riceverla al massimo fino al 31 dicembre 2022.
  2. Le unità amministrative la cui quota di posti assegnati a una classe superiore ai sensi dell’articolo 52 capoverso 6 supera il 2 per cento al momento dell’entrata in vigore della modifica del 22 novembre 2017 non devono assegnare i posti interessati in una classe inferiore. Tuttavia, possono assegnare posti a una classe superiore soltanto se in tal modo non viene superata la quota massima del 2 per cento.

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