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Art. 116m

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale
  1. Per gli impiegati assunti con il sistema salariale precedente, lo stipendio al 1° gennaio 2027 corrisponde allo stipendio precedente sommato all’indennità di residenza applicabile il 31 dicembre 2026.
  2. Se lo stipendio al 31 dicembre 2026 sommato all’indennità di residenza applicabile è inferiore allo stipendio iniziale previsto nella classe di stipendio per il corrispondente anno di esperienza, lo stipendio al 1° gennaio 2027 è aumentato fino a raggiungere tale stipendio iniziale.
  3. L’evoluzione dello stipendio decisa nel 2026 secondo l’articolo 39 capoverso 5 ha effetto dal 1° gennaio 2027 sulla base dello stipendio di cui al capoverso 1.
  4. L’importo delle indennità di funzione e delle indennità in funzione del mercato del lavoro concesse prima del 1° gennaio 2027 è calcolato secondo il diritto vigente.

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