Torna alla legge

Art. 18

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 5 LPers)

  1. Il DFF dirige e coordina la politica del personale con riguardo agli interessi dei Dipartimenti.
  2. Esso delega le sue competenze ai servizi specializzati, a meno che non si tratti di emanare norme giuridiche.
  3. Il servizio specializzato nelle questioni di politica del personale è l’Ufficio federale del personale (UFPER). Esso svolge i compiti seguenti:
    1. 1 elabora la politica del personale e di previdenza della Confederazione e si occupa delle questioni di gestione;
    2. prepara i progetti del Consiglio federale in materia di politica del personale;
    bbis2 attua le decisioni del Consiglio federale nella misura il cui la loro esecuzione non è attribuita esplicitamente ai Dipartimenti; c.3 gestisce il centro di formazione dell’Amministrazione federale quale fornitore di servizi per la formazione e la formazione continua a livello della Confederazione e provvede a garantire un’offerta corrispondente, in particolare in materia di personale, formazione professionale e trasmissione di competenze dirigenziali, personali e sociali; d.4 stabilisce l’assetto dei sistemi centralizzati di informazione concernenti il personale dell’Amministrazione federale e li gestisce. Può autorizzare l’impiego di sistemi di informazione concernenti il personale specifici ai Dipartimenti; e. appresta strumenti di gestione delle risorse finanziarie e del personale; f. coordina la realizzazione di misure in merito alle pari opportunità e alla parità di trattamento tra donna e uomo; g.5 … h. coordina l’attuazione di misure di impiego e integrazione di disabili; i. assicura il controlling strategico; j. elabora le basi dei rapporti destinati al Consiglio federale e all’Assemblea federale (art. 21); k.6 consiglia e sostiene i Dipartimenti nell’attuazione della politica del personale e di previdenza; l. gestisce un servizio di consulenza sociale e del personale; m.7 assicura la comunicazione interna a livello della Confederazione e l’informazione centralizzata del personale federale; n. tiene i contatti con i partner sociali; o. centralizza la messa a pubblico concorso dei posti vacanti ed elabora strategie sovradipartimentali per acquisire personale qualificato; p.8 mette a disposizione sistemi e strumenti per attuare misure in ambito di sicurezza sul lavoro, tutela della salute e promozione della salute; q.9 mette a disposizione sistemi per l’impiego di personale a supporto della gestione di oneri supplementari straordinari o particolarmente urgenti, in particolare a favore dell’organizzazione di crisi dell’Amministrazione federale.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

  5. Abrogata dalla cifra II n. 3 dell’O del 27 ago. 2014, con effetto dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2987).

  6. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

  7. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

  8. Introdotta dalla cifra I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

  9. Introdotta dall’all. n. 1 dell’O del 20 dic. 2024 sull’organizzazione di crisi dell’Amministrazione federale, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 6).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.